Quali sono i Vantaggi Fiscali per le Società che stipulano polizze Assicurative?
Oggi mi rivolgo alle PMI italiane spina dorsale dell'economia nazionale, ma sempre più schiacciate sotto il peso delle spese fiscali.
Se sei un imprenditore ogni tua spesa la valuti come un investimento e vorresti poter far fruttare ogni euro di guadagno per poter potenziare sempre più la tua impresa e raggiungere il tuo obbiettivo!
Molti di voi sapranno già che le spese assicurative destinate a coprire gli interessi della Società sono deducibili come costi d'esercizio ma non tutti sanno che certe coperture assicurative, che non tutelano direttamente la società ma il suo amministratore o i suoi soci, possono avere vantaggi fiscali per le società ed essere portate in deduzione.
POLIZZE SANITARIE, INFORTUNI E CASO MORTE
Polizza Sanitaria: Tutelano il rischio "malattia" e rimborsano le spese mediche per visite specialistiche, esami diagnostici e degenze ospedaliere.
Polizza Infortuni: coprono l'assicurato da eventi accidentali che si verificano durante l'arco della giornata, sia lavorativa che extra professionale, e che possano invalidare, temporaneamente o permanentemente l'assicurato.
Polizza Caso Morte: le assicurazioni caso morte prevedono un capitale in caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo di copertura della polizza.
Se il beneficiario è l'amministratore il costo è deducibile come Fringe Benefit (art. 95 Tuir).
Se il beneficiario è la società il premio è deducibile come costo d'esercizio in quanto la stipula del contratto assicurativo ha come scopo la tutela degli interessi del patrimonio aziendale nel pieno rispetto del principio di inerenza all'attività.
POLIZZE IN CASO DI VITA
Le assicurazioni vita sono contratti con cui la compagnia si impegna, a fronte del pagamento del premio da parte della società, a corrispondere alla scadenza il capitale versato maggiorato della rivalutazione maturata.
Se i beneficiari sono gli amministratori (o eredi in caso di sua morte) il premio pagato origina per la società un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (art. 95 Tuir) come "compenso amministratori". I premi concorrono alla formazione del reddito dell'amministratore per lo stesso ammontare solo per importi superiori a 258,23€ (ex. art. 51, c 3 del Tuir).
In caso di decesso dell'amministratore l'indennizzo percepito dagli eredi beneficiari non viene assoggettato a tassazione ai sensi del art. 6, comma 2, del Tuir.
Se il beneficiario è la Società i premi pagati non saranno deducibili ma verranno registrati nell'attivo dello stato patrimoniale.
POLIZZE PER RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE VERSO TERZI
Sono assicurazioni che vanno a garantire le perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori potrebbero subire a seguito di azioni di responsabilità civile intentate nei loro confronti o verso la società da terzi lesi.
Questa copertura consente agli amministratori di svolgere il proprio incarico senza rischiare che la responsabilità degli atti ricada sul proprio patrimonio.
I premi pagati sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa in quanto la polizza viene stipulata ad interesse esclusivo della società, e non costituiscono "compenso in natura" per gli amministratori non concorrendo alla formazione del loro reddito.
La deducibilità di queste coperture assicurative a favore dell'amministratore o dei soci, vi permette di dare maggior tutela alle persone più importanti della società in modo da potersi dedicare in piena serenità al raggiungimento degli obiettivi societari!
Sono fin da subito a disposizione per una consulenza più approfondita delle esigenze assicurative della Vs. società!