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Il Contratto R.c. Auto.


Conosciamo meglio il contratto assicurativo più diffuso in Italia, il contratto di Responsabilità Civile dell'Auto.

Il contratto R.c. Auto viene disciplinato dalla legge 24-12-1969 n. 990 di cui riporto gli articoli principali che creano il contratto base che ogni compagnia di assicurazione è obbligata a prestare sul territorio italiano.

Legge 24-12-1969 n. 990

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Capo I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo,salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

Capo III DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 18 Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Come sopra riportato, il contratto base R.C. Auto è obbligatorio per la circolazione dei veicoli e viene prestato per risarcire i danni che possiamo fare a terze persone.

Ebbene si, serve a ripagare i danni che facciamo agli altri, non quelli che subiamo!

Paghiamo un premio alla Compagnia di assicurazioni per sostituirsi a noi nel risarcire i possibili danni che possiamo arrecare durante la circolazione.

Qual'è la copertura che la legge impone al contratto base R.c. Auto?

Per legge la Compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire a terzi tutti i danni che causiamo durante la circolazione, compresi i trasportati del nostro veicolo, con un massimale minimo attualmente di 6.070.000€ per i danni alle persone e 1.220.000€ per i danni a cose, salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore.

Cosa è la Rivalsa?

La Rivalsa è il diritto della compagnia di assicurazione di richiedere quanto ha dovuto pagare per risarcire il terzo danneggiato al conducente responsabile del sinistro, al proprietario e al contraente di polizza responsabili in solido col conducente in caso di sinistro.

Quando la compagnia di assicurazione può effettuare la Rivalsa?

La Compagnia di assicurazione può effettuare la Rivalsa per tre casi differenti:

Dichiarazioni inesatte o le reticenti

Nel caso in cui al momento della stipula del contratto il contraente abbia fornito informazioni inesatte o abbia omesso alcune informazioni utili alla valutazione del rischio, la compagnia può rivalersi per quanto ha dovuto pagare in caso di sinistro al terzo danneggiato.

Aggravamento del rischio

Nel caso in cui il contraente e l'assicurato, durante il periodo di durata del contratto, non comunichino alla compagnia il cambiamento di determinate circostanze che causino un aggravamento del rischio assicurato, la compagnia è tenuta a potersi rivalere per le somme risarcite a terzi in caso di sinistro. Un classico esempio è il cambio di residenza, questa è una variante molto importante per calcolare il rischio da parte della Compagnia, se non viene comunicato e la nuova residenza ha un tasso di rischio più elevato della precedente, la compagnia può rivalersi su contraente e proprietari.

Violazioni da parte del conducente delle disposizioni del codice della strada:

  • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. (Es. Conducente con patente scaduta, senza patente o con patente non idonea)

  • per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;(Es. passeggeri che vengono trasportati senza le cinture o bambini non trasportati sui dispositivi obbligatori per legge);

  • nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

  • nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;

  • se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;

In tutti questi casi la Compagnia di assicurazione ha il diritto di richiedere al Conducente, al Contraente di polizza e al Proprietario del veicolo l'intero importo risarcito al danneggiato.

Posso eliminare le rivalse?

Certamente, la maggioranza delle Compagnia, chi più e chi meno, tramite il pagamento di una condizione aggiuntiva rinunciano al diritto di Rivalersi per alcuni dei casi elencati.

Nota bene che la Rinuncia alla Rivalsa è una Condizione Integrativa del contratto che deve essere inserita in polizza e risultare sul contratto.

Quali sono le rivalse che non posso mai eliminare?

In caso di Dichiarazioni inesatte o reticenti o Aggravamento del Rischio nessuna Compagnia rinuncerà al diritto di rivalersi.

Cos'altro non copre il contratto Base R.c. Auto?

Come definito dalla legge il contratto viene stipulato per i danni che il veicolo causa durante la circolazione, quindi non copre tutti quei danni che non sono direttamente riconducibili alla Circolazione.

Questi sono alcuni esempi di danni che non rientrano nel contratto R.C. Auto base:

  • danni a terzi per incendio causato dalla nostra vettura;

  • i danni che i trasportati possono fare ai terzi;

Questi e altri rischi che spesso si pensano inseriti nel contratto base, devono essere inseriti e pagati come condizioni aggiuntive.

Quando su un sito di comparazione o sul sito di una compagnia online andiamo ad acquistare l'Offerta Base, stiamo acquistando il contratto a norma di legge, senza esclusioni di rivalse da parte della compagnia e senza le garanzie aggiuntive necessarie per avere una piena copertura.

Inoltre, se non abbiamo adeguata conoscenza della materia, possiamo rischiare di fornire informazioni inesatte per la valutazione del rischio e quindi rischiare una rivalsa da parte della Compagnia.

Molto spesso si pensa che le Assicurazioni per le Auto siano tutte uguali, quando in realtà non è così.

Il contratto base per legge è uguale per tutte le Compagnie, ma le condizioni aggiuntive e integrative cambiano per tutte.

In un prossimo articolo approfondiremo il tema delle "Garanzie Accessorie", tutte quelle garanzie non obbligatorie per legge ma che vanno a completare la copertura assicurativa tutelando anche i danni che la nostra vettura può subire!

Conoscere le differenze tra i vari contratti è fondamentale per fare una valutazione e un confronto, non credi?

Quando vai a comprare un Computer, un elettrodomestico o uno Smartphone vai a confrontare i vari prodotti di marche diverse raffrontando le caratteristiche tecniche e valuti quello più performante, il tutto per farti un'idea del prodotto più conveniente nel rapporto qualità/prezzo.

Con l'acquisto di un contratto assicurativo auto deve essere fatta la stessa valutazione, non possiamo basare il nostro giudizio solo esclusivamente sul prezzo come la pubblicità ci spinge a pensare, ma vanno valutate e paragonate attentamente tutte le garanzie prestate e in che modo vengono prestate.

Hai le conoscenze per valutare adeguatamente il contratto che stai acquistando?

Il 90% delle persone che acquista una polizza R.c. Auto online non legge le condizioni contrattuali ma clicca istintivamente per andare avanti, non curandosi dell'importanza di quel gesto col quale dichiarano di aver letto e accettato tutte le condizioni!

Cosa non deve mai mancare in un contratto R.c. Auto base?

Le garanzie minime necessarie per non avere scherzi sono:

- la Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebrezza e sotto uso di stupefacenti;

- la Rinuncia alla rivalsa per revisione scaduta;

- la Rinuncia alla rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati in caso di trasporto non conforme alle previsioni di legge;

- il ricorso terzi per i danni che l'incendio della vettura può causare a terzi;

- la Responsabilità civile per i danni che possono farei trasportati

Perché è sempre meglio affidarsi ad un Consulente Assicurativo anche per i contratti R.c.Auto?

Un Consulente Assicurativo ha l'obbligo, per disposizione Ivass, di acquisire dal cliente ogni informazione utile per proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura del cliente. Ogni contratto stipulato per il tramite di un Consulente iscritto all'Ivass ricade nella responsabilità del Consulente, se il contratto non risulta adeguato o vengono comunicati alla Compagnia informazioni non veritiere, la responsabilità ricadrà sul Consulente e non sul cliente.

Inoltre potrete godere di una assistenza post vendita per tutta la durata del contratto, devi sapere che certi tipi di sinistri non vengono gestiti dalla Compagnia con cui sei assicurato, in questi casi essersi affidati ad un Consulente ti da la tranquillità di avere un professionista che si occupa di tutte le incombenze!

Vuoi conoscere se il contratto che hai stipulato è adeguato o ti sei rivolto online e vorresti comunque essere seguito da un professionista?

Contattaci, siamo a tua disposizione per farti conoscere il nostro valore aggiunto!


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